L’andata in vigore dell’Eurotariffa – o almeno di una sua fase intermedia – ha creato entusiasmo tra chi viaggia in Europa e un po’ di malcontento tra gli operatori agenti negli Stati Membri, che si sono ritrovati a dover rinunciare a buona parte degli introiti derivanti dal roaming.
Ciò nonostante, gli operatori nazionali Vodafone e 3 Italia hanno saputo adeguarsi e promuovere tariffe vantaggiose per gli utenti, ovviamente disattivabili se gli utenti desiderassero utilizzare lo schema tariffario universale.
TIM e Wind, invece, hanno “fatto di testa loro” introducendo particolare tariffe particolarmente sconvenienti ma, a differenza di Wind, TIM ha fatto in modo che la sua Europa Daily Basic (costo fisso: 3€ al giorno) fosse non solo attivata automaticamente a chi non possedeva già una tariffa alternativa dedicata al roaming, ma disattivabile e rimborsabile soltanto previo contatto con l’operatore e conseguente lamentela – contatto spesso impossibile – e, come se non bastasse, si tratterebbe dell’unica tariffa specifica per il roaming in Europa disponibile nel listino dell’operatore.
TIM (insieme a Wind) è già stata denunciata dall’ADUC in tal proposito ma sull’Europa Daily Basic si è espressa anche la Commissione Europea, per voce di Wolf-Dietrich Grussman (responsabile DG Connect), definendo l’Europa Daily Basic addirittura illegale.
La lettera, inviata a tutti coloro che avevano espresso direttamente alla Commissione le lamentele riguardo al comportamento di TIM, spiega come l’operatore non possa applicare tariffe giornaliere a costo periodico o fisso senza infrangere le normative vigenti, che queste non possono essere le uniche disponibili per gli utenti e che, oltretutto, devono essere gli utenti stessi ad accettarle – TIM ha attivato in automatico e senza ricevere consenso esplicito la sua unica tariffa a partire dal 1 maggio 2016.
Tra l’altro, pur inducendo gli utenti a rivolgersi alle autorità nazionali, Grussman ha ribadito il fatto di essere a stretto contatto con gli enti che regolano il mercato italiano – l’AGCM, ad esempio – per garantire una corretta applicazione delle leggi in vigore.
Di seguito la lettera integrale (fonte):
Gentile XXX,
Desidero innanzitutto ringraziarla per la sua email del 2 maggio 2016 inviata al Direttore Generale della DG CONNECT Roberto Viola, che mi ha chiesto di risponderle in sua vece. Nella sua email fa riferimento ad alcune anomalie concernenti il profilo tariffario di base per il roaming applicato da un operatore italiano. A tale riguardo, desidero sottolineare che il Regolamento Roaming (UE) No 531/2012 prevede una regolamentazione generale dei servizi roaming nell’Unione, che include sia una regolazione dei prezzi che delle salvaguardie a tutela della trasparenza delle offerte e del consumatore.
In merito alla regolazione dei prezzi al dettaglio, a partire dal 30 Aprile 2016 è entrato in vigore il regime transitorio previsto dal Regolamento Roaming (UE) N. 531/2012 come modificato dal Regolamento (UE) N. 2015/2120 (in seguito Regolamento Roaming); tale regime prevede che gli operatori possano ancora applicare alle condizioni domestiche un sovrapprezzo per il roaming pari agli attuali prezzi massimi all’ingrosso regolamentati, ovvero 0,05€ al minuto per le chiamate effettuate, 0,02€ per SMS inviato, 0,05€ per MB di traffico dati e 0,0114€ al minuto per le chiamate ricevute, purché la somma totale non superi rispettivamente 0,19€ per minuto di chiamate effettuate, 0,06€ per SMS inviato e 0,20€ per MB di traffico dati (il livello massimo della vecchia Eurotariffa). Questo regime transitorio si applica fino alla definitiva abolizione del sovrapprezzo applicato al traffico roaming utilizzato quando si viaggia periodicamente all’interno dell’Unione, previsto per il 15 Giugno 2017, a seguito della revisione dei mercati roaming all’ingrosso.
Questo regime transitorio dovrebbe già comportare importanti benefici per i consumatori, con una sostanziale diminuzione del prezzo per il roaming in particolare laddove la tariffa domestica preveda un pacchetto dati/minuti/SMS ad una cifra fissa, poiché in tal caso per il traffico roaming consumato all’interno del pacchetto, solo il primo sovrapprezzo summenzionato può essere richiesto dall’operatore, non il livello massimo.
In aggiunta alla summenzionata regolazione dei prezzi, il Regolamento Roaming prevede delle tutele nel caso in cui un abbonato decida di abbandonare il regime di base ed aderire ad una tariffa alternativa.
In particolare, durante il regime transitorio, l’articolo 6 sexies comma 1 del Regolamento Roaming prevede che tale paragrafo “non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo”. Questa disposizione di fatto ammette la coesistenza di tariffe già sviluppate durante i precedenti regolamenti roaming, basate su tariffe fisse periodiche piuttosto che sulla tariffazione a consumo, con la tariffa base basata sul regime transitorio.
Tuttavia, tale disposizione non permette all’operatore di applicare tali tariffe giornaliere o a costo fisso periodico come la tariffa base applicabile agli utenti all’entrata in vigore del regime transitorio. A maggior ragione, tali tipologie di tariffe non possono essere il solo piano tariffario disponibile per gli utenti. Al contrario, l’utente deve espressamente aderire a tali offerte.
Mentre la Commissione Europea non ha il potere di intervenire su dispute individuali fra consumatori e operatori, il Regolamento Roaming prevede che le autorità nazionali di regolazione, come AGCOM in Italia, “verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio”.
A tale riguardo, le Linee Guida recentemente adottate dal BEREC2, l’organo che coordina a livello europeo le autorità nazionali di regolazione nel campo delle comunicazioni elettroniche, al fine di guidare gli operatori nell’applicazione corretta applicazione del Regolamento Roaming e le autorità di regolazione nell’assicurare una supervisione ed applicazione coordinata di tali disposizioni in tutta Europa, fornisce degli importanti elementi per garantire la piena trasparenza ed informazione per i consumatori, al fine di evitare pratiche commerciali abusive che vanifichino i benefici del regime transitorio. In particolare il paragrafo 16 di tali Linee Guida in merito a tali tariffe a pagamento fisso giornaliero o periodico durante il periodo transitorio chiarisce che il consenso dell’utente è necessario per poter trasferire l’utente verso tali piani tariffari.
Infine, i miei servizi sono in stretto contatto con le autorità nazionali di regolazione, inclusa in particolare AGCOM, e BEREC al fine di assicurare una supervisione ed applicazione coordinata di tali disposizioni in Europa.
Spero che tali informazioni le risultino utili.
Distinti Saluti, Wolf-Dietrich
Insomma TIM ha fatto arrabbiare talmente tanta gente da portare le lamentele addirittura in Commissione: nuova multa in arrivo?