Le rimodulazioni sono ormai all’ordine del giorno; oltre ai ritocchi al rialzo, gli operatori ci hanno (purtroppo) abituati anche ad una seconda pratica: la diminuzione del periodo di validità delle offerte, con conseguente aumento dei costi su scala annua.
In altre parole: i rinnovi a 28 giorni.
Proprio a tal proposito, arriva notizia che l’Antitrust ha di recente multato TIM e Wind su un tema collegato: a causa delle pratiche imposte in fase di rimodulazione che hanno coinvolto i rinnovi a 28 giorni, i due gestori si vedranno addebitare una cifra 410.000 e 455.000 euro.
La multa, come si legge sul sito dell’AGCM, non riguarda la rimodulazione in sé (cosa in realtà attesa da molti) ma le imposizioni da parte dei gestori alle condizioni di recesso anticipato.
In particolare, TIM avrebbe richiesto – in fase di rescissione causa modifica unilaterale – l’addebito in un’unica soluzione delle rate residue dei prodotti eventualmente abbinati alla vendita del contratto ed il pagamento di ulteriori penali nel caso di passaggio anticipato ad altro operatore.
Wind, invece, avrebbe richiesto inoltre il recupero dello sconto applicato a tariffe promozionali in caso di rescissione anticipata del contratto conseguente alla modifica unilaterale delle condizioni.
La modifica è stata peraltro realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all’esercizio o meno del suddetto recesso.
Detto in parole povere, modificare il periodo di validità delle offerte da 30 a 28 giorni non è stato giudicato scorretto; scorretto invece è stato il tentativo di addebitare ulteriori spese all’utente per una modifica unilaterale che, per legge, impone la completa gratuità in caso di recesso anticipato.